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Ordinanza — n. 29723/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for genericity, upholding conviction despite date discrepancy in theft facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29723/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments regarding the date of the alleged theft. The defense argued a violation of the principle of correlation between the charged and convicted facts, but the court found no concrete prejudice since the defendant had access to all evidence and could defend against the specific accusation. Consequently, the lower court's judgment was upheld, and the appellant was ordered to pay legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 521, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 62 bis cod. pen.; The principle of correlation between accusation and judgment is not violated when the defendant had full access to evidence and could effectively defend against the specific factual hypothesis, even if the exact date of the act differs from the date of the search.

Parole chiave

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principle of correlation generic appeal grounds theft date discrepancy mitigating circumstances criminal procedure law defense prejudice Cassazione ordinanza cause penali

Disposizioni normative citate

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Art. 521, comma 1, cod. proc. pen.
Il Collegio ritiene sul punto di dover dar seguito al condivisibile orientamento storicizzato di questa Corte che ha escluso in simili fattispecie concrete la violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., (Sez.
Art. 522 cod. proc. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
pen.) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare, come diligentemente ha fatto la Corte territoriale, la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis cod.
Art. 133, co. I, cod. pen.
Le linee-guida della «gravità del reato» (art. 133, co. I, cod. pen.) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art.
Art. 133, co. II, cod. pen.
pen.) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133, co. II, cod. pen.) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare, come diligentemente ha fatto la Corte territoriale, la particolare valutazione postulata dall'art.
D.L. 14/9/1944, n. 288
art. 521 cod. proc. pen
La Corte territoriale aveva respinto sul punto il gravame, ritenendo che alcuna violazione del principio invocato (art. 521 cod. proc. pen., sanzionato dalla nullità sancita dall'art.
art. 62 bis cod. pen
pen.) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare, come diligentemente ha fatto la Corte territoriale, la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 16 del 19/6/1996, Rv. 205619
pen., (Sez. U., n. 16 del 19/6/1996, Rv. 205619; Sez.
Sez. U. n. 36551, del 15/7/2010, Rv. 248051
Sez. U., n. 31617 del 26/6/2015, Rv. 264438
Cass., Sez. 1, n. 28877 del 4/6/2013, Rv. 256785
Discorso diverso va fatto ove la descrizione dell'accadimento, visto in tutte le sue componenti, per il quale il soggetto viene condannato, venga a trovarsi in rapporto d'incompatibilità, eterogeneità (Cass., Sez. 1, n. 28877 del 4/6/2013, Rv. 256785) o eccentricità, rispetto alla primigenia accusa.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNACCHIO FRANCESCO nato a NAPOLI il 09/02/1985 avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 4-34318/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la assoluta genericità del primo e del secondo motivo di ricorso, che non svolgono alcun ragionato confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato (ricettazione contestata come commessa in data 12 agosto 2011) e fatto ritenuto in sentenza (ricettazione accertata in data corrispondente alla perquisizione del 31 agosto 2011).

La Corte territoriale aveva respinto sul punto il gravame, ritenendo che alcuna violazione del principio invocato (art. 521 cod. proc. pen., sanzionato dalla nullità sancita dall'art. 522 dello stesso codice) si era realizzata, giacché la contestazione della data dell'accertamento era limpidamente stata indicata in atti e pienamente accessibile all'imputato, che in primo grado aveva chiesto il giudizio abbreviato; d'altro canto alcun concreto pregiudizio l'imputato aveva patito per effetto dell'errore materiale riscontrato nella indicazione del tempus commissi delicti.

Alcuna violazione della legge processuale infirma pertanto la sentenza impugnata. Il Collegio ritiene sul punto di dover dar seguito al condivisibile orientamento storicizzato di questa Corte che ha escluso in simili fattispecie concrete la violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., (Sez. U., n. 16 del 19/6/1996, Rv. 205619; Sez. U. n. 36551, del 15/7/2010, Rv. 248051: per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso Inter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione; in senso conforme Sez.

U., n. 31617 del 26/6/2015, Rv. 264438). L'esigenza sottesa a una tale lettura del principio di correlazione fra accusa e sentenza è quella d'impedire, che attraverso rivendicazioni meramente formalistiche, l'imputato, abusando delle sue garanzie, pur posto in condizione di difendersi dall'ipotesi accusatoria, si trinceri dietro la non esatta corrispondenza letterale dell'espressione descrittiva del fatto. Discorso diverso va fatto ove la descrizione dell'accadimento, visto in tutte le sue componenti, per il quale il soggetto viene condannato, venga a trovarsi in rapporto d'incompatibilità, eterogeneità (Cass., Sez. 1, n. 28877 del 4/6/2013, Rv. 256785) o eccentricità, rispetto alla primigenia accusa.

In quanto, pur avendo avuto l'imputato ovvio accesso a tutta la massa del materiale processuale utilizzabile, la sua difesa risulta essersi concentrata sul fatto siccome descritto nel capo d'imputazione, costituente specifica e precipua rappresentazione della vicenda di vita addebitata. Nel caso oggetto del presente ricorso, viceversa, il fatto per il quale 4-34318/2020 l'imputato è stato condannato è esattamente quello descritto nella imputazione ancorché diversamente datato; del resto, la data dell'accertamento del fatto, coincidente con la perquisizione domiciliare, non necessariamente corrisponde alla data in cui l'imputato ha ricevuto la res furtiva, che ben potrebbe ritenersi prossima alla data del furto.

Ne consegue ché non è neppure immaginabile un vulnus difensivo, essendo da escludere che l'affermazione di penale responsabilità abbia trovato fondamento nell'accertamento di condotte illecite incompatibili, per la data, con quel che la difesa poteva ragionevolmente attendersi dal materiale processuale esaminato. 1.2. Quanto al censurato rigetto delle circostanze attenuanti generiche, deve ancora una volta rammentarsi che le circostanze atipiche (introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14/9/1944) rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge.

Le linee-guida della «gravità del reato» (art. 133, co. I, cod. pen.) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133, co. II, cod. pen.) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare, come diligentemente ha fatto la Corte territoriale, la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis cod. pen. Nel giudizio di merito si è difatti inteso valorizzare l'assoluta carenza di elementi di valutazione positivamente apprezzabili, a fronte invece di un curriculum criminale specifico di tutto rilievo, che palesa una particolare professionalità nello specifico settore da parte di soggetto già avvezzo al crimine di settore.

Del pari è a dirsi per la dimensione sanzionatoria, calcolata peraltro nel minimo edittale.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Mas Perro