Cassation appeal dismissed for withdrawal; defense waived appeal via formal declaration under Art. 591 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense formally withdrew the appeal on March 16, 2021. The appellant had argued that the lower court failed to recognize the statute of limitations for the crime of receiving stolen goods. The court ruled that a formal withdrawal is irrevocable and precludes any further examination of the substantive legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 610, comma 5 bis c.p.p.: A formal declaration of withdrawal of a cassation appeal is irrevocable and renders the appeal inadmissible without the need to examine the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTI PATRIZIO nato a FIRENZE il 30/10/1965 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 3-341 78/202 0 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze rideterminava la sanzione infitta in primo grado al ricorrente per il delitto di ricettazione (fatto lieve) aggravato dalla recidiva, qualificata ai sensi del quarto comma dell'art. 99 cod. pen.. 1.1. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo -con motivo unico- la violazione dell'artt. 157 cod. pen., non avendo la Corte di merito colto la causa di estinzione del reato, per la prescrizione intervenuta tra la data della sentenza di condanna in primo grado (1.10.2010) e la data di emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello (14.5.2020). 1.2.
In data 16.3.2021 il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha trasmesso, a mezzo p.e.c., dichiarazione di rinuncia al ricorso, allegando la procura speciale.
2. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). 2.1. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass.14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti (Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013).
3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dal difensore e procuratore speciale dell'imputato. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione del ricorso. La inammissibilità va dichiarata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen, 4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (non sono state esplicitate le ragioni della rinuncia), la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro cinquecento, in ragione della tempestività della comunicazione della rinuncia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Mas Perrotti DEPOSITATA Anna Maria te Santis IN CA CELI ER/A ,/,7( L-