Italian court dismisses appeal for generic grounds failing to target specific reasoning flaws in sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds were too generic and failed to specifically target the reasoning of the lower court. The appellant argued that the sentencing did not adequately reflect the low value of the stolen item while overvaluing the recidivism, whereas the district court had balanced these factors according to statutory guidelines. The court rejected this because the appeal did not isolate a specific segment of the lower court's reasoning for criticism, rendering the complaint legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.; Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically identify and attack a distinct segment of the reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABACHI IMED nato il 19/05/1967 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 2-31104/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità del motivo, che deducendo peraltro in maniera promiscua tutti e tre i vizi di motivazione indicati all'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. (Sez. U. n. 29541, del 16/7/2020, in motivazione), non coglie nel portato motivazionale della Corte, in tutto consonante al primo grado, il segmento di valutazione che intende censurare. 1.1.
La difesa si duole del trattamento sanzionatorio riferito alla ipotesi tentata, non adagiato sui minimi, non avendo la Corte apprezzato il minimo valore della res oggetto di intento predatorio ed essendo rimasta valorizzata (pur neutralizzata dal bilanciamento con la circostanza di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.) la recidiva qualificata contestata. 1.2. La Corte distrettuale ha viceversa mostrato di aver scrutinato, nella verifica dell'accuratezza che la decisione di primo grado ha avuto nel calibrare la sanzione rispetto al concreto disvalore del fatto, sia la «gravità del reato» (art. 133, co.
I, cod. pen.) che la «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133, co. II, cod. pen.), che restano gli indicatori essenziali cui ancorare la valutazione che orienta la dosimetria della sanzione. Così operando, la Corte ha evidenziato che il modesto valore patrimoniale della res sottratta ha già fondato il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., con effetto neutralizzante anche per la riconosciuta recidiva; mentre le modalità concrete del fatto (e del post factum) e l'analisi dei precedenti supportavano la scelta di allontanarsi dal minimo edittale previsto per il delitto tentato.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente mo Perrotti Anna MaSantis tebt dit_DEPOSITATA IN