Ordinanza — n. 29720/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC ALESSANDRA nato a MILANO il 22/12/1996 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 1-27547/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (intervenuta sottrazione della res e relazione di immediatezza tra sottrazione e minaccia o violenza alla persona, finalizzate a conseguire l'impunità) che qualificano la fattispecie complessa, nella forma consumata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29720/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). Del tutto inconsistenti si rivelano pertanto quei motivi di ricorso che tendono ad offrire dei fatti analizzati nel merito una differente ed illogica lettura. 1.1. La Corte territoriale ha in particolare spiegato, con diffusa e puntuale motivazione, che i due agenti, dopo aver infranto il finestrino di una vettura in sosta si erano appropriati della borsa ivi riposta e si erano allontanati a bordo della vettura, durante l'inseguimento usavano violenza nei confronti degli altri utenti della strada e dei CC, che avevano imposto l'alt ed avevano inseguito il veicolo in fuga.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC ALESSANDRA nato a MILANO il 22/12/1996 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 1-27547/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (intervenuta sottrazione della res e relazione di immediatezza tra sottrazione e minaccia o violenza alla persona, finalizzate a conseguire l'impunità) che qualificano la fattispecie complessa, nella forma consumata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito.
E' costante l'insegnamento di questa Corte, per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).
Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocuti, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794;
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). Del tutto inconsistenti si rivelano pertanto quei motivi di ricorso che tendono ad offrire dei fatti analizzati nel merito una differente ed illogica lettura. 1.1. La Corte territoriale ha in particolare spiegato, con diffusa e puntuale motivazione, che i due agenti, dopo aver infranto il finestrino di una vettura in sosta si erano appropriati della borsa ivi riposta e si erano allontanati a bordo della vettura, durante l'inseguimento usavano violenza nei confronti degli altri utenti della strada e dei CC, che avevano imposto l'alt ed avevano inseguito il veicolo in fuga.
Chiara e logica è dunque la motivazione censurata dalla ricorrente in punto di ravvisata consumazione ed unicità del reato complesso, in ragione dell'intervenuta sottrazione e successivo impossessamento della res sottratta (ancorché lanciata dal finestrino dell'auto in fuga) e della relazione di immediatezza cronologica e funzionale tra la sottrazione e la minaccia portata agli altri utenti della strada ed ai CC durante la perigliosa fuga in auto (Sez. 7, ord. n. 34056 del 29/5/2018, Rv. 273617). Gli agenti hanno sottratto la borsa dall'interno della vettura altrui, conseguendone l'autonomo dominio utile; l'hanno portata via in auto consolidando l'autonomo dominio sulla res sottratta; hanno vinto, con la violenza alle persone, l'opposizione dei CC intenti al recupero, al fine di guadagnare la fuga e conseguire l'impunità.
La cronologia dell'occorso rende pertanto epifania della certa consumazione del delitto di rapina, ricorrendone tutti gli estremi (sul punto, solo tra le più recenti e massimate: Sez. 2, n. 11135, del 22/2/2017, Rv. 269858: Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione 1-27547/2020 della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico; conf.
Sez. 2, n. 46412, del 16/10/2014, Rv. 261021; Sez. U. n. 34952, del 19/4/2012, Rv. 253153).
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo r otti Anna Mar. e Santis