Ordinanza — n. 29671/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA VITO nato a CANDELA il 03/06/1964 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; - Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 4 novembre 2020 la Corte d'appello di Bari, dichiarato non doversi procedere in ordine al reato lui ascritto con riferimento ai ratei non .v»ersati fino ;al mese di settembre 2012, riformava la sentenza emessa dal Tribunale di Trani il giorno 1 giugno 2018 nei confronti di Spina Vito, rideterminando la pena complessivamente inflitta in mesi 4 di reclusione ed C 200,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole in ordine alla I esidua imputazione; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge lamentando la . mancata ILCS311J1 IC dene circostanze attenuanti generiche;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29671/2021 — snpen · Corte di Cassazione: mancata ILCS311J1 IC dene circostanze attenuanti generiche;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA VITO nato a CANDELA il 03/06/1964 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; - Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 4 novembre 2020 la Corte d'appello di Bari, dichiarato non doversi procedere in ordine al reato lui ascritto con riferimento ai ratei non .v»ersati fino ;al mese di settembre 2012, riformava la sentenza emessa dal Tribunale di Trani il giorno 1 giugno 2018 nei confronti di Spina Vito, rideterminando la pena complessivamente inflitta in mesi 4 di reclusione ed C 200,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole in ordine alla I esidua imputazione; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge lamentando la . mancata ILCS311J1 IC dene circostanze attenuanti generiche;
Considerato che il ricorso, è inammissibile in quanto il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato; con esso il ricorrente si è limitato a censurare la sentenza impugnata, che IJUI C I la 91../1 I Itatl/ LUI I III IG01 1101 GLLO 1.011W la I I laIll,ala I.A./11%.,G331U1 IG UGIIG I. • • A circostanze attenuanti generiche sulla scorta della prolungate e sistematiche violazioni degli obblighi previdenziali commessi dal prevenuto quanto il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione della pena sulla scorta dei Jrecedenti pena:i ch.e. gravano suilo .c.;pirìa, seriza tuttavia LV I Il.' etiLL.01 C CI:CLA I IV specifico profilo che i Giudici del merito avrebbero omesso di valutare positivamente ai fini della concessione delle invocate circostanze attenuanti; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto ucua 3CIII-C1140 i giugno 2000, n. 136, delia Corte:.. . costituzioriale I IVIchié rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma deirart. 616 cod. proc. pen., :a condanna de: ricorrente ai pagan-iento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000.00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cas ammende. Così deciso in Roma, il 09 aprile 2021 28 LU Il Consiglier estensore 4 il Presidente