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Ordinanza — n. 29668/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29668/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29668/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI ALFONSO nato in GERMANIA il 18/05/1982 avverso la sentenza del 18/09/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 3 ottobre 2017 la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza cui il Tribunale di Torre Annunziata il 23 gc,,,,aiv 201:3 aveva condannato iLiguori Alfor'iso,aila pena di mesi G eli reclusione. avendolo ritenuto dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui lamentava come la Corte. territoriale avesse ritenuto sussistente !a fattispecie delittuosa di cui all'art. 4, comma VI-bis e non già l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 4 della Legge n. 401 del 1989 di conseguenza errando nel non ritenere prescritto il fatto reato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29668/2021 — snpen · Corte di Cassazione: UILI IlOIcILU inamirtissi'bile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa • UI inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del. ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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diritto dello sport calciatore professionista mancanza di disciplina reati violenti altri reati reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI ALFONSO nato in GERMANIA il 18/05/1982 avverso la sentenza del 18/09/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 3 ottobre 2017 la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza cui il Tribunale di Torre Annunziata il 23 gc,,,,aiv 201:3 aveva condannato iLiguori Alfor'iso,aila pena di mesi G eli reclusione. avendolo ritenuto dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui lamentava come la Corte. territoriale avesse ritenuto sussistente !a fattispecie delittuosa di cui all'art. 4, comma VI-bis e non già l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 4 della Legge n. 401 del 1989 di conseguenza errando nel non ritenere prescritto il fatto reato.

Considerato che ricorso C inammissibile; che il motivo di impugnazione limitandosi a prospettare enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità deve essere dichiarato inammissibile; -- L: - :t -1-1:3-5.- LI w IC MUCJ1.0 LUI LC 110 ylo LI nal itv LI te II Iley I 0 II UCIILLU UI LUI 011 01 comma quarto bis, L. 13 dicembre 1989, n. 401, e non la contravvenzione di cui all'art. 4, comma primo della legge citata, l'esercizio abusivo, mediante collegamento a siti internet di "bookmakers" esteri, di attività organizzata finalizzata all'accettazione, alla raccolta o al favoreggiamento dell'accettazione per via telematica di scommesse su partite di calcio del campionato italiano, trattandosi di scommesse e pronostici su attività sportive gestite dal CONI." (Corte di cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 26757 del 5 maggio nn U.1.0), che la Corte d'appello napoletana ha linearmente chiarito le ragioni per cui ha ritenuto la sussistenza della responsabilità per il reato ascritto in capo al prevenuto sulla scorta dell'inequivoco materiale probatorio assunto agli atti; cl^ie il ricorso deve perciò essere.

UILI IlOIcILU inamirtissi'bile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa • UI inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del. ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della C