Ordinanza — n. 29666/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCALANI LORENZO nato a FIRENZE il 13/02/1981 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 18 dicembre 2020 la Corte d'appello di Firenze confermava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Arezzo il 15 gennaio 2019 aveva condannato Biancalani Lorenzo alla pena di mesi 1 di arresto ed € 10.500,00 di ammenda, avendolo ritenuto responsabile del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'intervenuta prescrizione del reato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29666/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCALANI LORENZO nato a FIRENZE il 13/02/1981 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 18 dicembre 2020 la Corte d'appello di Firenze confermava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Arezzo il 15 gennaio 2019 aveva condannato Biancalani Lorenzo alla pena di mesi 1 di arresto ed € 10.500,00 di ammenda, avendolo ritenuto responsabile del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'intervenuta prescrizione del reato;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCALANI LORENZO nato a FIRENZE il 13/02/1981 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 18 dicembre 2020 la Corte d'appello di Firenze confermava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Arezzo il 15 gennaio 2019 aveva condannato Biancalani Lorenzo alla pena di mesi 1 di arresto ed € 10.500,00 di ammenda, avendolo ritenuto responsabile del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'intervenuta prescrizione del reato;
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto la consolidata giurisprudenza di legittimità; che questa Corte di legittimità ha già chiarito che "il provvedimento di rinvio del processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poichè, solo in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni (Corte di cassazione, Sezione VII penale, sentenza n. 8124 del 25 gennaio 2016 e, per una fattispecie proprio in tema di sospensione del procedimento in pendenza di procedimento di sanatoria edilizia:
Corte di cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 41349 del 6 ottobre 2014) che nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente considerato sospesa la prescrizione del reato per tutto il periodo di 2 anni, 2 mesi e 15 giorni in cui il processo ha subito rinvii in attesa della definizione del procedimento amministrativo volto al rilascio del permesso a costruire in sanatoria e, pertanto, per un identico periodo di tempo si è dilatato il termine prescrizionale del reato commesso che non era spirato al momento della pronunzia della impugnata sentenza della Corte di Firenze; che il ricorso deve perciò,essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000.00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09 aprile 2021 Il Consigliere est