Ordinanza — n. 29665/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE CIRO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 02/04/1968 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 22 dicembre 2020 la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di :1 • A a I " • a 1/4.21. MPLWaSSO II giorno I R.V1 RJSUIULC IC UII ‘..1.41.0111.0 Q(.LVIIUOIILI generiche, rideterminava la pena complessivamente inflitta a Basile Ciro in anni 1 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto " Ci: " I " VII IllallUVIV un unico rreOtiVO di irnpugnazione con cui deduceva l'erronea applicazione e l'inosservanza delle legge con riferimento .alla dichiarazione di sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in particolare rilevando la totale assenza di scritture contabili relative all'attività svolta dal prevcflutu CIJC1140 del dolo specifico previsto dal reato in questione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29665/2021 — snpen · Corte di Cassazione: MPLWaSSO II giorno I R.V1 RJSUIULC IC UII ‘..1.41.0111.0 Q(.LVIIUOIILI generiche, rideterminava la pena complessivamente inflitta a Basile Ciro in anni 1 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto " Ci: " I " VII IllallUVIV un unico rreOtiVO di irnpugnazione con cui deduceva l'erronea applicazione e l'inosservanza delle legge con riferimento .alla dichiarazione di sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in particolare rilevando la totale assenza di scritture contabili relative all'attività svolta dal prevcflutu CIJC1140 del dolo specifico previsto dal reato in questione.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE CIRO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 02/04/1968 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 22 dicembre 2020 la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di :1 • A a I " • a 1/4.21. MPLWaSSO II giorno I R.V1 RJSUIULC IC UII ‘..1.41.0111.0 Q(.LVIIUOIILI generiche, rideterminava la pena complessivamente inflitta a Basile Ciro in anni 1 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto " Ci: " I " VII IllallUVIV un unico rreOtiVO di irnpugnazione con cui deduceva l'erronea applicazione e l'inosservanza delle legge con riferimento .alla dichiarazione di sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in particolare rilevando la totale assenza di scritture contabili relative all'attività svolta dal prevcflutu CIJC1140 del dolo specifico previsto dal reato in questione.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha chiarito in maniera logica ed esente da vizi giuridici, seppur bre.v.emente, che. la pregressa esistenza di scritture contabili relative all'attività svolta dal Basite era desumibile da altra documentazione che non avrebbe potuto essere redatta in assenza delle scritture obbligatorie mentre, con riferimento all'elemento soggettivo, la Corte molisana ha osservato LI la gestione Gia parte del prevenuto di due imprese con-imerciali, in relazione alle quali il Basile si è reso evasore totale delle imposte derivanti da tali attività, costituisce elemento altamente indiziante in ordine alla sussistenza del dolo di evasione; :t • a • • 4. " LI 1C il I IUVI DV UCVC pce LIU C>3CI C Ult.11101 0W 1110111111133IVIIC C, t.C111.1%.V LUIILU della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla deciaratoria dcl ;
I .1/4.1.41 JV UVE 13C9 UC, O norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. r- I QLiESTI .fl Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. !DEPOSITAT. IN CANC:LLER; Così deciso in Roma, il 09 aprile 2021 2 8 L12021 n Consi I er estensore (\ 0\ i il Presidente »Mettere ,