Cassation appeal dismissed because the lawyer proposing it was not registered in the special criminal law bar at the time of filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defending lawyer, Avv. Andrea Guizzardi, was not registered in the special criminal law bar when the appeal was filed. The defense argued the appeal should be accepted, but the court ruled that the lack of registration constitutes a fundamental defect in the act. Consequently, the appeal was rejected outright, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: A criminal cassation appeal must be signed by a lawyer registered in the special criminal law bar; failure to meet this requirement renders the appeal inadmissible de plano, and the defect cannot be cured by subsequent registration or new arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANDOLFO FABIO nato a CREMONA il 27/06/1970 avverso la sentenza del 04/10/2019 del TRIBUNALE di CREMONAdate-a3Mse-a44t-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con la sentenza in rubrica indicata il Tribunale di Cremona ha condannato l'imputato Pandolfo Fabio alla pena di € 800,00 di ammenda perché ritenuto responsabile del reato a lui ascritto. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, in seguito riqualificato come ricorso per cassazione, il difensore dell'imputato, contestando I'intervenuta statuizione reità ed invocando l'assoluzione pci non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore che ha proposto l'atto di impugnazione, Avv. Andrea Guizzardi, del Foro di Crernona, non era iscritto nell'a: 1u° " SPeCiaie dena anic \-.03JCILIVIIc a: momento della presentazione del gravame. Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; relativa causa eli inammissibilità integra un -vizio Vi iginario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti di un appello qualificato come ricorso per cassazione ai sensi del disposto dell'art. 568, cornrna .5, cod. proc.. pen.; il vizio non può essere sanato dal conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero eventualmente presentati da un difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del "5-7 ínr n,, nrcnnon L/ I VOI LUJ..J, La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5- bis dell'art. 610 cod. proc. .-. -1...11— nrs4 ." r1.-, — Il III OUULLO UCIIICI ICy9C glUgl Z.U.L / I I.
IC Lel I IplIrIZ alla fattispecie. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al - -versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle .4' ,C nrin it .21.JC.2C WIVCC.2.21.10 111 0 11 li 11 VCI Joe 'ce etur UI.ilUJVI liii ICI 1.11 GIIICI Lf.213.2 ammende. DEPOSITATA IN CANCELLERIA Così deciso in Roma, il 9 aprile 2021 Il Consigliere Est. 28 L