Criminal appeal dismissed as inadmissible for being merely repetitive of already decided arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Ferra Angelo inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in its reasoning regarding the nature of 'C. Factor y.' as a shell company, but the appellate court had already clearly addressed and rejected these specific factual and legal points. Consequently, the court ruled that the appeal's motives were merely repetitive of arguments previously evaluated and dismissed by the judges of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.; The appeal is inadmissible when the grounds of attack are merely repetitive of arguments already evaluated and rejected by the judges of the merits with clear reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRA ANGELO nato a NOTO il 11/04/1956 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 4 novembre 2020 la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Corno il 10 luglio 2019, assolto l'imputato per i reati di cui ai capi 1 e 2 perché il fatto non sussiste, e confermando nel resto, rideterminava la pena complessivamente inflitta a Ferra Angelo in anni 1 e mesi 4 di reclusione; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo a due nloti'vi impugnazione conteriuto analogo e relativi a . contestazioni in ordine al vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge e con cui, sinteticamente, lamentava come tutto l'impianto motivazionale si basasse sull'errato convincimento da parte dei Giudici del merito che la "C.
Factor y." fosse una c.d. società c.arleiera. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto i motivi di impugnazione in esso contenuti, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro omogeneità, risultano non consentiti dalla legge essendo merarilente riproduttivi di profili. di censura già 'vagliati e disattesi dai Giudice eli merito con 'lineare chiarezza; che la Corte territoriale, ha infatti, congruamente motivato le ragioni che hanno fondato il proprio convincimento circa la stabile attività volta alla Cmissione Lli fatture per operazioni inesistenti svolta dalla "C Factory." all'esito di accertamenti fiscali e a seguito dell'accertamento relativo all'inidoneità dei suoi locali a svolgere l'attività dichiarata; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Code costituzionale nonché rilevato, che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna ricorrente UI paganiento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000.00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della C ammende. OSI TATA IN CANCELLERIA i 28 LU Così deci