Ordinanza — n. 29660/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANNOIA ANTONIO nato a BARI il 12/01/1957 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 11 novembre 2020 la Corte d'appello di Milano, riformava la sentenza emessa dal Tribunale di Trani il giorno 14 maggio 2019 Cln corlfronti 01 U: Antonio, rideterminando ia pena complessivamente inflitta in mesi 8 di reclusione con riconoscimento del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto UI ad un unico motivo eli impugnazione con cui deduceva il vizio eli motivazione ed il travisamento della prova contestando il provvedimento impugnato per quanto attiene la statuizione di reità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29660/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANNOIA ANTONIO nato a BARI il 12/01/1957 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 11 novembre 2020 la Corte d'appello di Milano, riformava la sentenza emessa dal Tribunale di Trani il giorno 14 maggio 2019 Cln corlfronti 01 U: Antonio, rideterminando ia pena complessivamente inflitta in mesi 8 di reclusione con riconoscimento del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto UI ad un unico motivo eli impugnazione con cui deduceva il vizio eli motivazione ed il travisamento della prova contestando il provvedimento impugnato per quanto attiene la statuizione di reità;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANNOIA ANTONIO nato a BARI il 12/01/1957 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 11 novembre 2020 la Corte d'appello di Milano, riformava la sentenza emessa dal Tribunale di Trani il giorno 14 maggio 2019 Cln corlfronti 01 U: Antonio, rideterminando ia pena complessivamente inflitta in mesi 8 di reclusione con riconoscimento del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto UI ad un unico motivo eli impugnazione con cui deduceva il vizio eli motivazione ed il travisamento della prova contestando il provvedimento impugnato per quanto attiene la statuizione di reità;
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di Impugnazione in esso c.ontenuto risuita cn0nifest0i- --1-1eiíte 111101 IUOLO, che i Giudici del merito hanno adeguatamente motivato le ragioni che li hanno indotti a ritenere sussistente la colpevolezza del prevenuto avendolo ritenuto l'amministratore di fatto anche al momento dell'omesso versamento dell'IVA (.4,1 cui all'imputazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte CIULJ10 pt 11 ILUI 0C1 1L0 VC1 001 e III t-uipa 'erta determinazione oletia L0U0 di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € nnn -.1.1JUl i tJAJ III ICIVIJIC UCII0 L0O uclIC al i tmcnuc• PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09 aprile 2021 Il Consigliere tensore il P