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Ordinanza — n. 29658/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29658/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29658/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCELLARO ALFEO nato a POLLA il 31/12/1970 avverso la sentenza del 19/11/2020 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 25 novembre 2020 il Tribunale di Salerno condannava Cancellaro Alfeo, in qualità di legale rappresentante della ditta "F.11i .4/ C ^l A r " " I CI i \J ›.11.t... ano p e re a ue v... c..-ruu,uu ui ammenda, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui deduceva l'erronea applicazione della legge in particolare osserv.ardo che, stante il fatto che riel cantiere ove erano state riscontrate le irregolarità operavano una pluralità di ditte oltre a quella del Cancellaro e non era stato sufficientemente chiarito in che modo le irregolarità di cui sopra fossero state ricondotte alla responsabilità CI VI CVCIIULV.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29658/2021 — snpen · Corte di Cassazione: ano p e re a ue v... c..-ruu,uu ui ammenda, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui deduceva l'erronea applicazione della legge in particolare osserv.ardo che, stante il fatto che riel cantiere ove erano state riscontrate le irregolarità operavano una pluralità di ditte oltre a quella del Cancellaro e non era stato sufficientemente chiarito in che modo le irregolarità di cui sopra fossero state ricondotte alla responsabilità CI VI CVCIIULV.

Parole chiave

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responsabilità dell'appaltatore responsabilità dell'architetto vizio di costruzione imprese di costruzione infrazione commessa nell'azienda iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCELLARO ALFEO nato a POLLA il 31/12/1970 avverso la sentenza del 19/11/2020 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 25 novembre 2020 il Tribunale di Salerno condannava Cancellaro Alfeo, in qualità di legale rappresentante della ditta "F.11i .4/ C ^l A r " " I CI i \J ›.11.t... ano p e re a ue v... c..-ruu,uu ui ammenda, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui deduceva l'erronea applicazione della legge in particolare osserv.ardo che, stante il fatto che riel cantiere ove erano state riscontrate le irregolarità operavano una pluralità di ditte oltre a quella del Cancellaro e non era stato sufficientemente chiarito in che modo le irregolarità di cui sopra fossero state ricondotte alla responsabilità CI VI CVCIIULV.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il ricorso, per altro costituito da mere doglianze di fatto escluse dalla competenza di questa Corte di legittimità, risulta meramente riproduttivo di profili censura già valutati e disattesi dalla Code del merito la quale, con lineare chiarezza, ha specificato perchè ha attribuito le Violazioni di cui all'imputazione al prevenuto sulla scorta della circostanza che le stesse si erano verificate in zone del cantiere interessate dai lavori affidati al Cancellaro osserv.ando o.li LUI ILI I IC CJZI11-0 Aquara 'v-este di coordinatore per la sicurezza per l'intero cantiere non avesse sollevato il Cancellaro dalle proprie responsabilità. che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 1.86, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norirìa 615 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente a: pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. ee ri nn•nn C' V 1J GO/ I IL 1.1 I «L W Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. ,DEPÓSITATA IN CANCti LLERIA Così deciso in Roma, il 09 aprile 2021 i 28 L 2021 IIDketto