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Ordinanza — n. 29656/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29656/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29656/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITO PASQUALE nato a PORTICI il 27/01/1969 avverso la sentenza del 24/09/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI-dato avvise-a4e+aili udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 29 novembre 2019 il Tribunale di Napoli ha condannato Vito Pasquale alla pena di € 1.000,00 di ammenda ed il pagai e ici 111:0 dcile ,Dpcbc pe ULCJ3lia N, CI V CI ed0i0 i itce iutv cpul Izabne dei reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto appello il prevenuto, affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sinteticamente descritti;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29656/2021 — snpen · Corte di Cassazione: LÌ IC con primo moti.v.o contesta\ta il -provv•edimento impugnato quanto alla statuizione di reità; che con il secondo motivo invocava l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. avuto riguardo la particolare tenuità del fatto contestato. Considerato che, dizpvtici ed0 :a sentenza impugnata la sola condanna del ricorrente alla f pena dell'ammenda, essa non è suscettibile di appello ma solamente di ricorso per cassazione; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che difensore c.he ha proposto l'atto di impugnazione, A V .

Parole chiave

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contravvenzione per violazione edilizia infrazione alle norme della circolazione altri reati vizio di costruzione responsabilità dell'architetto reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
LÌ IC con primo moti.v.o contesta\ta il -provv•edimento impugnato quanto alla statuizione di reità; che con il secondo motivo invocava l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della C2or1e costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a nbrrna dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITO PASQUALE nato a PORTICI il 27/01/1969 avverso la sentenza del 24/09/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI-dato avvise-a4e+aili udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 29 novembre 2019 il Tribunale di Napoli ha condannato Vito Pasquale alla pena di € 1.000,00 di ammenda ed il pagai e ici 111:0 dcile ,Dpcbc pe ULCJ3lia N, CI V CI ed0i0 i itce iutv cpul Izabne dei reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto appello il prevenuto, affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sinteticamente descritti;

LÌ IC con primo moti.v.o contesta\ta il -provv•edimento impugnato quanto alla statuizione di reità; che con il secondo motivo invocava l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. avuto riguardo la particolare tenuità del fatto contestato. Considerato che, dizpvtici ed0 :a sentenza impugnata la sola condanna del ricorrente alla f pena dell'ammenda, essa non è suscettibile di appello ma solamente di ricorso per cassazione; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che difensore c.he ha proposto l'atto di impugnazione, A V .

I I UI ILC3L0 Lombardi, del Foro di Napoli, non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione del gravame; che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena U'inammissibilità (C 41. 613, comrna 1, cod. proc. pen.), ui, ILI ;Ceti nell'apposito albo speciale; la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti 'di un appello qualifl LUI t IC I ILIJI bt) l/CI 1-0JbCIL.101 le bel (J'e; disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; il vizio non può essere sanato dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero eventualmente presentati da un difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998); che la inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da suygetti utili legittimati, ai se sidel cornma 5- bis dell'art. 610 cod. pi oc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, applicabile ratione temporis alla fattispecie; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, I. 186, della C2or1e costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a nbrrna dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente 'ai pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QL;ESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. " nrn ucei50 III naie I tu, le V2 aprile 2021 Il Consigliere e tensore il Presid