Ordinanza — n. 29655/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMOLESI ANGELO nato a CESENA il 08/10/1949 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; h Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 13 agosto 2020 la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna il 7 marzo 2019 a.v.eva prosciolto Imolesi Angelo in ordine ai reati di c.ui al capo A), limitatamente alle annualità 2008 e 2009 ed al capo B), limitatamente all'annualità 2010 per essere i medesimi estinti per prescrizione, lo aveva altresì assolto, quanto al reato di cui al capo B) e al reato di cui al capo A) III I lila 11.01 I lente all'annualità 2014 per insussistenza del fatto, aveva infine dichiarato l'Imolesi responsabile per la restante parte di cui al capo A) e per il reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000 a lui contestato, condannandolo pertanto alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre pene accessorie; che avvci dctto CI itCS 140 ha VI VI/l/AV I ILVt ZU V CI Laa30/...k/1 IV pt CV VI lUtt.1 affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge e censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva considerato rilevanti le proprie condotte adducendo il fatto che egli si era lin-iitato a sottoscrivere le dichiarazioni fiscali predisposte dai Rioi commercialisti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29655/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000 a lui contestato, condannandolo pertanto alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre pene accessorie; che avvci dctto CI itCS 140 ha VI VI/l/AV I ILVt ZU V CI Laa30/...k/1 IV pt CV VI lUtt.1 affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge e censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva considerato rilevanti le proprie condotte adducendo il fatto che egli si era lin-iitato a sottoscrivere le dichiarazioni fiscali predisposte dai Rioi commercialisti.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMOLESI ANGELO nato a CESENA il 08/10/1949 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; h Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 13 agosto 2020 la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna il 7 marzo 2019 a.v.eva prosciolto Imolesi Angelo in ordine ai reati di c.ui al capo A), limitatamente alle annualità 2008 e 2009 ed al capo B), limitatamente all'annualità 2010 per essere i medesimi estinti per prescrizione, lo aveva altresì assolto, quanto al reato di cui al capo B) e al reato di cui al capo A) III I lila 11.01 I lente all'annualità 2014 per insussistenza del fatto, aveva infine dichiarato l'Imolesi responsabile per la restante parte di cui al capo A) e per il reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000 a lui contestato, condannandolo pertanto alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre pene accessorie; che avvci dctto CI itCS 140 ha VI VI/l/AV I ILVt ZU V CI Laa30/...k/1 IV pt CV VI lUtt.1 affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge e censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva considerato rilevanti le proprie condotte adducendo il fatto che egli si era lin-iitato a sottoscrivere le dichiarazioni fiscali predisposte dai Rioi commercialisti.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente IIIIVIIVatu f che la tesi difensiva dell'imputato secondo cui egli si limitava a sottoscrivere le dichiarazioni contenute in fascicoli predisposti da altri professionisti non è comunque idonea ad escludere la sua responsabilità penale; ..L. sl • • • IV II I iLUI SU deVC Vel LIV CJJCI C "11101CItll 1110111111ibblUlle C, LCIIULU conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa UI iriaffirreiSSibilità>›, alia declaratoria deneec.imett;z.›ibii;tei I ik.ve 3V LUI t3cyuc1 a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. DEPOSITATA lN CANI: LLERIA Così deciso in Roma, il 09 aprile 2021 28 L n 2021 Il C nsigliere etenore nwitypt itt