Ordinanza — n. 29654/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI DEBORA nato a EMPOLI il 23/09/1971 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; RITENUTO CHE Con sentenza depositata in data 20 novembre 2020 la Corte di appello di Firenze ha confermato la precedente sentenza emessa il 3 aprile 2019 dal Tribunale di Arezzo con la quale Mancini Debora era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione perché ritenuta colpevole del reato di cui all'imputazione; avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, erroneamente qualificato come appello, l'imputata, affidandolo ai due motivi di imuanazione di seguito sintetizzati: con il primo motivo deduceva il mancato apprezzamento degli elementi di prova contestando il provvedimento di prime cure nella parte in cui ha ritenuto inesistente la ditta fornitrice Vighini anche alla luce delle testimonianze assunte nel procedimento; con il secondo motivo di impugnazione deduceva l'assenza di valido e logico apparato probatorio a sostegno della decisione impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29654/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI DEBORA nato a EMPOLI il 23/09/1971 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; RITENUTO CHE Con sentenza depositata in data 20 novembre 2020 la Corte di appello di Firenze ha confermato la precedente sentenza emessa il 3 aprile 2019 dal Tribunale di Arezzo con la quale Mancini Debora era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione perché ritenuta colpevole del reato di cui all'imputazione; avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, erroneamente qualificato come appello, l'imputata, affidandolo ai due motivi di imuanazione di seguito sintetizzati: con il primo motivo deduceva il mancato apprezzamento degli elementi di prova contestando il provvedimento di prime cure nella parte in cui ha ritenuto inesistente la ditta fornitrice Vighini anche alla luce delle testimonianze assunte nel procedimento; con il secondo motivo di impugnazione deduceva l'assenza di valido e logico apparato probatorio a sostegno della decisione impugnata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI DEBORA nato a EMPOLI il 23/09/1971 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; RITENUTO CHE Con sentenza depositata in data 20 novembre 2020 la Corte di appello di Firenze ha confermato la precedente sentenza emessa il 3 aprile 2019 dal Tribunale di Arezzo con la quale Mancini Debora era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione perché ritenuta colpevole del reato di cui all'imputazione; avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, erroneamente qualificato come appello, l'imputata, affidandolo ai due motivi di imuanazione di seguito sintetizzati: con il primo motivo deduceva il mancato apprezzamento degli elementi di prova contestando il provvedimento di prime cure nella parte in cui ha ritenuto inesistente la ditta fornitrice Vighini anche alla luce delle testimonianze assunte nel procedimento; con il secondo motivo di impugnazione deduceva l'assenza di valido e logico apparato probatorio a sostegno della decisione impugnata.
CONSIDERATO CHE Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità; occorre osservare che a fronte di una sentenza che chiarisce con linearità ragioili per cui è intervenuta la coildanna della Mancini tanto il primo rviotivo di impugnazione quanto il secondo si risolvono in mere doglianze di fatto per altro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate dal Giudice di merito; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato c.hle nella fattispecie non sussiston O elementi per ritenere che «la parte 'abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e còndanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. kk j1/4..02 .4 :1 ri -1 LUI UCLIU III rwilea, Il api IIG Il Consiglie e es nsore il Presidente '42t, D IN EPOSITAI4'A CANCELLERiA I 2 8 G2021 2, ,„ , • .1e •