Ordinanza — n. 29653/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC VERSU nato a FIGLINE VALDARNO il 16/12/1984 avverso la sentenza del 19/07/2019 del TRIBUNALE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 26 settembre 2019 il Tribunale di Grosseto ha condannato Halilovic Versu alla pena di € 3.000,00 di ammenda, oltre :a confisca dell'autocarro in sequestro ed i: pagamento clelle JIJC3C processuali, avendolo ritenuto responsabile del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto appello il prevenuto, affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sinteticamente descritti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29653/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC VERSU nato a FIGLINE VALDARNO il 16/12/1984 avverso la sentenza del 19/07/2019 del TRIBUNALE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 26 settembre 2019 il Tribunale di Grosseto ha condannato Halilovic Versu alla pena di € 3.000,00 di ammenda, oltre :a confisca dell'autocarro in sequestro ed i: pagamento clelle JIJC3C processuali, avendolo ritenuto responsabile del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto appello il prevenuto, affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sinteticamente descritti;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC VERSU nato a FIGLINE VALDARNO il 16/12/1984 avverso la sentenza del 19/07/2019 del TRIBUNALE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 26 settembre 2019 il Tribunale di Grosseto ha condannato Halilovic Versu alla pena di € 3.000,00 di ammenda, oltre :a confisca dell'autocarro in sequestro ed i: pagamento clelle JIJC3C processuali, avendolo ritenuto responsabile del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto appello il prevenuto, affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sinteticamente descritti;
LI ICLA), ;: il ; IO I .4 I l 11..fitl V U V CI 1 11 t-I CI V 1.3C111 I OZI ItV fCtit-U VJJGI VOI IUU IO carenza di prove in ordine alla circostanza che il prevenuto esercitasse effettivamente l'attività di trasporto di rifiuti in forma professionale; che con il secondo motivo si doleva della pena complessivamente inflitta -t- -I -1I- rlui !LI le UCIICI 111011t-CILCI LUI ILCSJ101 le delIC cii cosianze genei iLl le CILLCSO il valore minimale del materiale trasportato. Considerato che, disponendo la sentenza impugnata la sola condanna del ricorrente alla pena dell'ammenda, essa non è suscettibile di appello ma %.,:caa I ictitc d;
I k.vt V Cl LUOLlUI IG, che, pertanto, in ossequio al principio del favor impugnationis, il ricorso proposto dall'imputato, ancorché formalmente indicato come atto di appello, deve essere convertito in ricorso per cassazione; LI IC II I ILUI bl./ C 11101111111SJIWIC, che il primo motivo è manifestamente infondato bastando, per l'integrazione del reato contestato il mero trasporto di rifiuti non essendo richiesto un minimo ponderale e che il Giudice di prime cure ha correttamente .4: Ltraspodo r UCUULLV ia non occasionalità UCII CILLIV UI ifiu, LI UCI poi LC dell'Halilovic sulla base della non modesta quantità di rifiuti trovati in possesso del prevenuto; che il secondo motivo è manifestamente infondato atteso il fatto che il prevenuto è stato condannato alla sola pena pecuniaria ed in rnisCira vicinissima al minimo edittale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibìlità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento J11 Ji.rce pa vecbuaii nOrielié della somma equitativarnerite fissata III C. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle arnrnende. Così deciso in Roma, il 09 aprile 2021 Il Consigliere e