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Ordinanza — n. 29652/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29652/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29652/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLUCCI SALVATORE nato a VILLA CASTELLI il 19/04/1958 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 9 settembre 2020 la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza con cui il Tribunale di Brindisi il 12 ottobre 2013 ave.v.a condanr1ato C..arlucci .Salvatore alla pena di iiiesí 9 di arresto ed € 12.000,00 di ammenda, avendolo ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sinteticamente descritti;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29652/2021 — snpen · Corte di Cassazione: LÌ1G ',VII 11 1.111111V II svtivv c,...1...c1);va v;4;v (I; Issvtivacivis COil riferimento alla statuizione di reità e contestando la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e lamentando la violazione della legge penale con riferimento all'intervenuta condanna dell'imputato per ipotesi dì reato ulteriore e differente rispetto all'imputazione; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato; che con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione censurando il provvedimento inipugnato per il trattamento sanzionatorio inflitto, considerato eccessivo per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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contravvenzione per violazione edilizia sanzione penale riduzione della pena adeguamento della pena sanzione sostitutiva errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
LÌ1G ',VII 11 1.111111V II svtivv c,...1...c1);va v;4;v (I; Issvtivacivis COil riferimento alla statuizione di reità e contestando la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla deciaratoria deirinarnrnissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLUCCI SALVATORE nato a VILLA CASTELLI il 19/04/1958 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 9 settembre 2020 la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza con cui il Tribunale di Brindisi il 12 ottobre 2013 ave.v.a condanr1ato C..arlucci .Salvatore alla pena di iiiesí 9 di arresto ed € 12.000,00 di ammenda, avendolo ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sinteticamente descritti;

LÌ1G ',VII 11 1.111111V II svtivv c,...1...c1);va v;4;v (I; Issvtivacivis COil riferimento alla statuizione di reità e contestando la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e lamentando la violazione della legge penale con riferimento all'intervenuta condanna dell'imputato per ipotesi dì reato ulteriore e differente rispetto all'imputazione; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato; che con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione censurando il provvedimento inipugnato per il trattamento sanzionatorio inflitto, considerato eccessivo per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che, con riferimento al primo motivo di impugnazione, riguardante per un ve' re:a.1 JV CJIJLCI ILCI ucyli ICI ILI iCI 1,.CJJO Cli I CI 111041011C lieti° CI,JUPI del prevenuto, per altro verso la corrispondenza fra quanto accertato in sentenza e quanto contestato nel capo dì imputazione ed, infine, la mancata considerazione della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. che tutti i profili di illegittimità in tal modo dedotti sono inammissibili: infatti, i primi due sono pedissequamente ripetitivi di tematiche già evocate in sede di gravame cui la Corte territoriale ha già dato puntuale ed esauriente risposta, mentre 3 'eerze,, celati-v-o alla possibilità qualificare il fatto nell'ambito dell'area di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. ha trovato la sua, implicita ma completa, risposta nell'avvenuta considerazione da parte della Corte territoriale della molteplicità della violazione normative realizzate dal ricorrente., fattore questo ostati.v-o alla operatività della riorma in -questione; che il secondo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con lineare chiarezza, ha esposto le ragioni per cui non ha ritenuto che gli illeciti attribuiti al Carluccí potessero essere considerati prescritti, atteso che la persistenza dello stesso nelia condotta illecita ha determinato i: prolungarsi di questa e, pertanto, lo slittamento in avanti del dies a quo della prescrizione; che anche il terzo motivo risulta manifestamente infondato atteso che non Perla Sia effetto' ...1a errori carattere far.""I gale', 111Cl IIIe sotto il profilo sostanziale essi hanno contenuto sia la determinazione della pena base che dell'aumento per la continuazione entro termini indubbiamente congrui; che, per ciò che attiene al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte della affermazione della Corte territoriale in ordine alla assenza di comportamenti a tal fine positivamente valutabili, la ricorrente difesa L.

I IO sernplicerrìerlte osserv.ato ri-ie Carlucci si sarebbe adoperato per Il conseguimento del permesso a costruire in sanatoria, fattore questo che non può dirsi certamente volto alla rimozione degli effetti dannosi della condotta posta in essere; elle li riCOFS0 deve peicio essere. did-tiarato inanunissibile e., tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla deciaratoria deirinarnrnissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitatívamente fissata in € 3.000.00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle 011111 IVI Così deciso in Roma, il 09 aprile 202