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Ordinanza — n. 29651/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29651/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29651/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALOMBA LIBERO nato a TORRE DEL GRECO il 10/01/1992 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza del 26 settembre 2019, decidendo sul ricorso proposto dall'imputato Palomba Libero avverso la sentenza emessa il 12 novembre 2018 della Coi-te d'appello eli Napoli, :a Corte. di LasSoi-iui ic i la annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per l'effetto della sentenza n. 40 del 23 gennaio - 8 marzo 2019; che nel giudizio di rinvio la Corte d'appello di Napoli, con sentenza :1 I nrx-ft-1 UCIJUSilat.ct il givt I It/ Ulk.C1111."1 CLAJLAJ 11101111U VO IO JCI ill.C1114.62 I IUCLCI i i i pena complessivamente inflitta in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed C 30.000,00 di multa; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto Offidandolo ad .0 unico rrioti-v'o di impugnaziorìe LUII cui deduceva l'erronea applicazione della legge lamentando la mancata applicazione della riduzione prevista per la concessione delle attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29651/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di LasSoi-iui ic i la annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per l'effetto della sentenza n. 40 del 23 gennaio - 8 marzo 2019; che nel giudizio di rinvio la Corte d'appello di Napoli, con sentenza :1 I nrx-ft-1 UCIJUSilat.ct il givt I It/ Ulk.C1111."1 CLAJLAJ 11101111U VO IO JCI ill.C1114.62 I IUCLCI i i i pena complessivamente inflitta in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed C 30.000,00 di multa; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto Offidandolo ad .0 unico rrioti-v'o di impugnaziorìe LUII cui deduceva l'erronea applicazione della legge lamentando la mancata applicazione della riduzione prevista per la concessione delle attenuanti generiche;

Parole chiave

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attenuazione libera della pena riduzione della pena remissione della pena sanzioni penali pena privativa della libertà riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALOMBA LIBERO nato a TORRE DEL GRECO il 10/01/1992 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza del 26 settembre 2019, decidendo sul ricorso proposto dall'imputato Palomba Libero avverso la sentenza emessa il 12 novembre 2018 della Coi-te d'appello eli Napoli, :a Corte. di LasSoi-iui ic i la annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per l'effetto della sentenza n. 40 del 23 gennaio - 8 marzo 2019; che nel giudizio di rinvio la Corte d'appello di Napoli, con sentenza :1 I nrx-ft-1 UCIJUSilat.ct il givt I It/ Ulk.C1111."1 CLAJLAJ 11101111U VO IO JCI ill.C1114.62 I IUCLCI i i i pena complessivamente inflitta in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed C 30.000,00 di multa; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto Offidandolo ad .0 unico rrioti-v'o di impugnaziorìe LUII cui deduceva l'erronea applicazione della legge lamentando la mancata applicazione della riduzione prevista per la concessione delle attenuanti generiche;

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di ei tpuy i ic I Cssu k-ve iutu I eSuita eiewiticsicai I ice etc 1111011uaw 1 con esso il ricorrente si duole della mancata applicazione della riduzione prevista per la concessione delle attenuanti generiche che però erano già state valutate solo equivalenti alla contestata recidiva nel corso del giudizio di primo grado pertanto non giustificando alcurìa riduzione di pena; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte avuta bit upustu il i Il ILUI SU SCI IO VCI SOIC Lolpa neiia deteiTninazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C nnel rIn ;.... .J.00IJ1 00 III IGIVVI V UZIICI \-4:11330 UGI1C 011111 ICIILIC• PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle UI mende.

Così deciso in Roma, il 09 aprile 2021 Il Consigliere stensore