Ordinanza — n. 29645/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsoricorso proposto da: VIOLANTE LORENZO nato a BARI il 07/03/1960 avverso la sentenza/ordinanza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che VIOLANTE LORENZO ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29645/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, oltre che tardivo, è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsoricorso proposto da: VIOLANTE LORENZO nato a BARI il 07/03/1960 avverso la sentenza/ordinanza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che VIOLANTE LORENZO ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, oltre che tardivo, è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, Nello, Rv. 27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa dellg ammende.
Così decis/i Roma, il 9 marzo 2021 Il consigli7fe ten