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Ordinanza — n. 29642/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29642/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29642/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOGGIANI GIOVANNI nato a ROMA il 01/02/1961 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale BOGGIANI GIOVANNI era stato ritenuto responsabile dei reati di falso e calunnia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla configurabilità del c.d. falso innocuo e, in via generale, alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è nuovo, in quanto non risulta proposto con l'atto di appello.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29642/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla configurabilità del c.d. falso innocuo e, in via generale, alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è nuovo, in quanto non risulta proposto con l'atto di appello.

Parole chiave

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sviamento della giustizia inchiesta per falsità atti modifica della sentenza revisione in materia penale censura dell'accertamento dei fatti ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOGGIANI GIOVANNI nato a ROMA il 01/02/1961 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale BOGGIANI GIOVANNI era stato ritenuto responsabile dei reati di falso e calunnia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla configurabilità del c.d. falso innocuo e, in via generale, alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è nuovo, in quanto non risulta proposto con l'atto di appello.

Le altre censure sono invece pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, ma manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle censure della difesa con motivazione congrua e non manifestamente logica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Peraltro, il motivo relativo alla affermazione della responsabilità risulta versato in fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso • Roma il 9 marzo 2021 Il Consi estensore I Presidente Gr ccoli yessichelli DEPOSITATA IN CAN EL