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Ordinanza — n. 29637/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29637/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29637/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCANTI MANUEL nato a FIRENZE il 10/02/1981 avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale CECCANTI MANUEL era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla prescrizione. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti, pedissequamente reiterativi di quelli oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Regesto Legislator

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art. 159 cod. pen; Ordinanza — n. 29637/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle censure della difesa con motivazione congrua e non manifestamente logica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Manifestamente infondato è il motivo sulla prescrizione, giacché sono stati rilevati 596 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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motivi di cassazione trauma alla mano revisione della sentenza penale reiterazione di reati penali impugnabilità di decisioni incidentali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 159 cod. pen
Manifestamente infondato è il motivo sulla prescrizione, giacché sono stati rilevati 596 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCANTI MANUEL nato a FIRENZE il 10/02/1981 avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale CECCANTI MANUEL era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla prescrizione. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti, pedissequamente reiterativi di quelli oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle censure della difesa con motivazione congrua e non manifestamente logica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Manifestamente infondato è il motivo sulla prescrizione, giacché sono stati rilevati 596 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso Romisi il 9 marzo 2021 Il Consiggére estepsore esidente Grazi