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Ordinanza — n. 29636/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29636/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29636/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORRU MARIO nato a LANUSEI il 03/04/1980 avverso la sentenza del 01/10/2018 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; / Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale ORRU' MARIO era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità. La parte civile ha depositato memoria e nota spese. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti, pedissequamente reiterativi di quelli oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29636/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle censure della difesa con motivazione congrua e non manifestamente logica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Peraltro, il motivo relativo alla affermazione della responsabilità è versato in fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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motivi di cassazione responsabilità medica spese mediche inesigibile malgrado lesioni salute motivi medici accertamento medico incompleto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORRU MARIO nato a LANUSEI il 03/04/1980 avverso la sentenza del 01/10/2018 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; /

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale ORRU' MARIO era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità. La parte civile ha depositato memoria e nota spese. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti, pedissequamente reiterativi di quelli oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle censure della difesa con motivazione congrua e non manifestamente logica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Peraltro, il motivo relativo alla affermazione della responsabilità è versato in fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Il ricorrente va pure condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate nella misura complessiva qui di seguito indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in euro duemilacinquecento, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 9 marzo 2021