Ordinanza — n. 29635/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE LUCA NEMO nato a SEREGNO il 12/07/1979 avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale LEONE LUCA NEMO era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni e minacce. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti, pedissequamente reiterativi di quelli oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29635/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti, pedissequamente reiterativi di quelli oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE LUCA NEMO nato a SEREGNO il 12/07/1979 avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale LEONE LUCA NEMO era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni e minacce. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti, pedissequamente reiterativi di quelli oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 marzo 2021 Il Consigl,ierg stensore Il Presi ente Grazia M•ccoli essichelli ,DEPOSITATA IN CANCELLERIA I 28 h