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Ordinanza — n. 29634/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29634/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29634/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARI GIAMPIERO nato a MANDURIA il 21/06/1974 L-C.C£ avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale GENNARI GIAMPIERO era stato ritenuto responsabile del reato di falso. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti, pedissequamente reiterativi di quelli oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29634/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle censure della difesa con motivazione congrua e non manifestamente logica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Peraltro, il motivo relativo alla affermazione della responsabilità è versato in fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario pagamento dell'ammenda recupero delle spese esecutive condono delle spese procedurali rimborso delle spese ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARI GIAMPIERO nato a MANDURIA il 21/06/1974 L-C.C£ avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale GENNARI GIAMPIERO era stato ritenuto responsabile del reato di falso. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti, pedissequamente reiterativi di quelli oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle censure della difesa con motivazione congrua e non manifestamente logica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Peraltro, il motivo relativo alla affermazione della responsabilità è versato in fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 marzo 2021 Il Consigliere estensore r residente Grazia coli a Véssichelli DEPOSITATA \\ i IN CANC LERIA