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Ordinanza — n. 29633/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29633/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29633/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAHAR LASSAAD nato il 26/09/1974 BEN HASSINE MOHAMED ALI nato il 13/09/1978 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a TAHAR LASSAAD e BEN HASSINE MOHAMED ALI la pena concordata con il Procuratore Generale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, dolendosi del diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. I ricorsi sono inammissibili giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29633/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., applicato a TAHAR LASSAAD e BEN HASSINE MOHAMED ALI la pena concordata con il Procuratore Generale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, dolendosi del diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. I ricorsi sono inammissibili giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa.

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena punibilità cognizione del ricorso per cassazione concorso di motivi di sospensione disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a TAHAR LASSAAD e BEN HASSINE MOHAMED ALI la pena concordata con il Procuratore Generale.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAHAR LASSAAD nato il 26/09/1974 BEN HASSINE MOHAMED ALI nato il 13/09/1978 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a TAHAR LASSAAD e BEN HASSINE MOHAMED ALI la pena concordata con il Procuratore Generale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, dolendosi del diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. I ricorsi sono inammissibili giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa.

Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021 Il consigliére séstensore I Kes i7e n t