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Sentenza — n. 29632/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29632/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29632/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale LENTINI GIUSEPPE era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29632/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa sanzioni pecuniarie lotta contro la frode reati di corruzione pene condizionali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LENTINI GIUSEPPE nato a ROMA il 24/10/1947 avverso la sentenza del 25/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale LENTINI GIUSEPPE era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità.

2. Ai fini penali va emessa declaratoria di estinzione del reato, essendo decorso il termine di prescrizione. Agli effetti civili il ricorso è inammissibile, in quanto manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021 Il cgfisigliere estensore Il Presidente