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Sentenza — n. 29627/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29627/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29627/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale PIRRO RAIMONDO era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, mentre ha dichiarato non doversi procedere per estinzione dei reati di bancarotta semplice ascritti al Pirro e a ROSATI ROSABEL. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore (avv. Giorgio Sergio Carlo Linchi) dell'imputato PIRRO, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità. E' stato proposto altro atto di ricorso nell'interesse del PIRRO e della ROSATI a firma dell'avv. Sandro Alimonti, con il quale è stata denunziata violazione di legge per mancata correlazione tra accusa e sentenza.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 37 cod. pen; Sentenza — n. 29627/2021 — snpen · Corte di Cassazione: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»» (così testualmente il dispositivo della menzionata sentenza). La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie bancarotta fraudolenta altri capi d'accusa pena accessoria pena complementare commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 37 cod. pen
e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PIRRO RAIMONDO nato a VITERBO il 03/11/1963 ROSATI ROSABEL nato a ROMA il 13/05/1968 avverso la sentenza del 18/01/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale PIRRO RAIMONDO era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, mentre ha dichiarato non doversi procedere per estinzione dei reati di bancarotta semplice ascritti al Pirro e a ROSATI ROSABEL. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore (avv. Giorgio Sergio Carlo Linchi) dell'imputato PIRRO, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità. E' stato proposto altro atto di ricorso nell'interesse del PIRRO e della ROSATI a firma dell'avv. Sandro Alimonti, con il quale è stata denunziata violazione di legge per mancata correlazione tra accusa e sentenza.

2. Il ricorso proposto nell'interesse della ROSATI è inammissibile per genericità e in quanto manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.

3. Quanto al ricorso del PIRRO, va emessa declaratoria di estinzione del reato, essendo decorso il termine di prescrizione. Invero, sebbene i motivi di ricorso siano inammissibili, va rilevata d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie. Con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare «nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché:

«la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»» (così testualmente il dispositivo della menzionata sentenza). La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, in motivazione). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018)>> (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci Domenico, Rv. 27628601). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di Pirro, perche i reati sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di Rosati e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 20