Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed as non-appealable for prescription and recidiva grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared inadmissible a cassation appeal filed against an appellate court sentence establishing a negotiated penalty under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The defense argued that the prescription period had expired for one of the charges and that recidiva was not properly considered, but the court rejected these claims. The ruling clarified that appeals against such settlement sentences are limited to specific grounds regarding party intent and public prosecutor consent, excluding challenges based on prescription or omitted recidiva findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 99 c.p.; Art. 159 c.p. In appeals against settlement sentences under Art. 599-bis c.p.p., cassation is inadmissible for grounds regarding prescription periods or omitted recidiva findings unless they directly impact the legality of the agreed penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorsoricorso proposto da: SORVINO VINCENZO nato a ARZANO il 23/12/1976 avverso la sentenza del 06/12/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAtratrrerratscreile -gsag:i; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a SORVINO VINCENZO la pena concordata con il Procuratore Generale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo che prima della sentenza d appello era decorso il termine prescrizionale in relazione a uno dei reati ascritti. Il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa.
Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.
Manifestamente infondato è il motivo sulla prescrizione, giacchè è stata contestata e ritenuta la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. e sono stati rilevati 154 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen. Peraltro, va ribadito che, in tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione volto a contestare l'omessa declaratoria di estinzione di alcuni dei reati ascritti in continuazione, quando ciò non abbia inciso sulla legalità complessiva della pena concordata, in quanto conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali non è decorso il termine di prescrizione alla data della pronuncia impugnata (Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, Rv. 278142).
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così dec. in Roma,