Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with the lower court's reasoning under Art. 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for perjury, arguing violations regarding sentencing and the denial of probation. The court rejected these claims as generic and failed to establish a specific correlation between the cited errors and the lower court's explicit reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must demonstrate a specific correlation between the grounds of the contested decision and the reasons alleged in the appeal; generic censure without such correlation renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARINO PAOLO nato a NAPOLI il 03/04/1969 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale CARINO PAOLO era stato condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego della sospensione condizionale della pena.
2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. In ordine al diniego della sospensione condizionale della pena la Corte territoriale ha motivato in maniera congrua e logica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021 Il cons iere stensore I