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Ordinanza — n. 29622/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29622/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29622/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMATO MARIA ROSARIA nato a GROTTAMINARDA il 30/10/1957 avverso la sentenza del 10/01/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BENEVENTOdato avviso alle par7t-i7) udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che con l'impugnata sentenza è stata applicata a FORMATO MARIA ROSARIA la pena concordata con il Pubblico Ministero per il reato di bancarotta; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso personalmente l'imputata;

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29622/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

Parole chiave

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incapacità di discernimento responsabilità penale menomazione cognitiva scemata imputabilità perizia psichiatrica insufficiente prove psichiatriche

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
27201101); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMATO MARIA ROSARIA nato a GROTTAMINARDA il 30/10/1957 avverso la sentenza del 10/01/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BENEVENTOdato avviso alle par7t-i7) udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che con l'impugnata sentenza è stata applicata a FORMATO MARIA ROSARIA la pena concordata con il Pubblico Ministero per il reato di bancarotta; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso personalmente l'imputata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro alle cassa delle ammende. Così decis n Roma, il 9 marzo 2021 Il consifere stensore Il pre