Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with the appealed judgment's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were too generic and failed to establish a specific correlation with the lower court's reasoning. The appellant argued for a different sanction based on the conviction under Article 497 bis of the Penal Code, but the appellate court's decision did not address these specific points. Consequently, the court ruled that the lack of specificity violated procedural requirements, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a specific correlation between the reasons cited in the appealed decision and those invoked in the appeal, as the court cannot ignore the explicit statements of the censured judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIONES CASTILLO HERNAN ANTONIO nato il 24/03/1966 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale BRIONES CASTILLO HERNAN ANTONIO era stato condannato per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen,, l'inammissibilità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021 Il consi stensore