Ordinanza — n. 29619/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di Appello di ~3ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale BUSCI' ANTONINO e LA BUA SALVATORE erano stati condannati per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29619/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUSCI ANTONINO nato a TERMINI IMERESE il 08/03/1978 LA BUA SALVATORE nato a TERMINI IMERESE il 06/06/1970 avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di ~3ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale BUSCI' ANTONINO e LA BUA SALVATORE erano stati condannati per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità.
2. I ricorsi sono inammissibili. Le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021 Il cònsigli z " estensore Il Pres