Ordinanza — n. 29616/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMBA MBAYE nato il 19/10/1972 avverso la sentenza del 25/03/2016 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale SAMBA MBAYE era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 474 cod. pen.. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato accertamento con perizia delle contraffazioni Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti sono aspecifici, in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 29616/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen.. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato accertamento con perizia delle contraffazioni Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti sono aspecifici, in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMBA MBAYE nato il 19/10/1972 avverso la sentenza del 25/03/2016 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale SAMBA MBAYE era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 474 cod. pen.. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato accertamento con perizia delle contraffazioni Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti sono aspecifici, in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Peraltro, in tema di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, deve ritenersi correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito la deposizione di un teste qualificato, all'esito dell'accertamento di natura tecnica effettuato, non essendo necessario anche l'espletamento di una perizia. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di4Oemila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia coli Maria Vessichelli I Lt DEPOSITA I N CANCE