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Ordinanza — n. 29615/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29615/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29615/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMUSTA VINCENZO nato a ROMA il 30/11/1974 avverso la sentenza del 29/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale LA MUSTA VINCENZO era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta semplice documentale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando vizi motivazionali e travisamento della prova in relazione alla affermazione di responsabilità, nonché vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria con motivi nuovi relativi alla mancata specificazione dell'elemento soggettivo (colposo o doloso) del reato, al diniego delle attenuanti generiche, alla recidiva e alla pena accessoria.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29615/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando vizi motivazionali e travisamento della prova in relazione alla affermazione di responsabilità, nonché vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria con motivi nuovi relativi alla mancata specificazione dell'elemento soggettivo (colposo o doloso) del reato, al diniego delle attenuanti generiche, alla recidiva e alla pena accessoria.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio allegazione motivata motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedure di ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMUSTA VINCENZO nato a ROMA il 30/11/1974 avverso la sentenza del 29/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale LA MUSTA VINCENZO era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta semplice documentale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando vizi motivazionali e travisamento della prova in relazione alla affermazione di responsabilità, nonché vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria con motivi nuovi relativi alla mancata specificazione dell'elemento soggettivo (colposo o doloso) del reato, al diniego delle attenuanti generiche, alla recidiva e alla pena accessoria.

Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti sono aspecifici, in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle censure della difesa proposte con l'atto di appello con motivazione congrua e non manifestamente logica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Le doglianze proposte con la memoria sono del tutto nuove, in quanto non proposte con l'atto di ricorso, ad eccezione di quella sul diniego delle attenuanti generiche.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso n,Roma il 9 marzo 2021 Il Consi iere eistensore residente Gpazia Mil FDEPOSITATA Vessichelli !N CANCELLEMA i 2