Ordinanza — n. 29614/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STERPELLONE ALESSANDRO nato a ROMA il 31/08/1987 avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale STERPELLONE J4 17 2 (IZOBERTI) era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione altai2.,) al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti, pedissequamente reiterativi di quelli oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 496 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 29614/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle censure della difesa con motivazione congrua e non manifestamente logica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P .Q. M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STERPELLONE ALESSANDRO nato a ROMA il 31/08/1987 avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale STERPELLONE J4 17 2 (IZOBERTI) era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione altai2.,) al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti, pedissequamente reiterativi di quelli oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle censure della difesa con motivazione congrua e non manifestamente logica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P .Q. M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso j.r--Roma il 9 marzo 2021 Il Consiglière e tensore Il P sidente Graaii Ma r/sichelli DEPOS! TATA IN CA CELLERiA 28 , 6 202