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Ordinanza — n. 29614/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29614/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29614/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STERPELLONE ALESSANDRO nato a ROMA il 31/08/1987 avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale STERPELLONE J4 17 2 (IZOBERTI) era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione altai2.,) al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti, pedissequamente reiterativi di quelli oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Regesto Legislator

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art. 496 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 29614/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle censure della difesa con motivazione congrua e non manifestamente logica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P .Q. M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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accusa penale allegazioni fattuali non credibili verdetto di colpevolezza allegazioni di persecuzione contraddittorie testimonianza altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 496 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale STERPELLONE J4 17 2 (IZOBERTI) era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione altai2.,) al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STERPELLONE ALESSANDRO nato a ROMA il 31/08/1987 avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale STERPELLONE J4 17 2 (IZOBERTI) era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione altai2.,) al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti, pedissequamente reiterativi di quelli oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle censure della difesa con motivazione congrua e non manifestamente logica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P .Q. M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

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