Ordinanza — n. 29611/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale SANDRELLI ANTONIO e RUTENI MARIO erano stati condannati per il reato di bancarotta. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di SANDRELLI ANTONIO, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, al trattamento sanzionatorio e all'applicazione delle pene accessorie. Ha proposto ricorso anche il difensore di RUTENI MARIO, denunziando violazione di legge in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore, errata valutazione delle prove, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29611/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di SANDRELLI ANTONIO, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, al trattamento sanzionatorio e all'applicazione delle pene accessorie. Ha proposto ricorso anche il difensore di RUTENI MARIO, denunziando violazione di legge in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore, errata valutazione delle prove, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANDRELLI ANTONIO nato a MILANO il 26/09/1960 RUTENI MARIO nato a ARCOLE il 04/04/1948 avverso la sentenza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale SANDRELLI ANTONIO e RUTENI MARIO erano stati condannati per il reato di bancarotta. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di SANDRELLI ANTONIO, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, al trattamento sanzionatorio e all'applicazione delle pene accessorie. Ha proposto ricorso anche il difensore di RUTENI MARIO, denunziando violazione di legge in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore, errata valutazione delle prove, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
2. I ricorsi sono inammissibili. Le censure proposte dal SANDRELLI sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Anche le censure proposte dal RUTENI, pedissequamente reiterative di quelle di appello, sono del tutto generiche. Sulle singole doglianze la Corte territoriale ha congruamente e logicamente motivato e le deduzioni difensive articolate nel ricorso non si confrontano con le ragioni argomentate della decisione impugnata. Va solo precisato in diritto che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la sua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen, (Sez. 5, Sentenza n. 46422 del 25/09/2013 Rv. 257584).
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cass