Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29608/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29608/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29608/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO DAVIDE nato a CATANIA il 04/12/1985 avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale GRASSO DAVIDE era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla sussistenza del reato, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e alla prescrizione. Il ricorso è inammissibile. Invero, il primo motivo, pedissequamente reíterativo di quello oggetto dell'atto di appello, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 29608/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle censure della difesa con motivazione congrua e non manifestamente logica, sicché non v'è spazio per il sindacato dì legittimità. La causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non risulta richiesta in appello. Il termine prescrizionale non è decorso perché è stata contestata e ritenuta la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravamento della pena tentate lesioni personali gravi recidiva nell'infrazione precedenti penali gravi maggiorazione dissuasiva altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod. pen
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla sussistenza del reato, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO DAVIDE nato a CATANIA il 04/12/1985 avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale GRASSO DAVIDE era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla sussistenza del reato, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e alla prescrizione. Il ricorso è inammissibile. Invero, il primo motivo, pedissequamente reíterativo di quello oggetto dell'atto di appello, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle censure della difesa con motivazione congrua e non manifestamente logica, sicché non v'è spazio per il sindacato dì legittimità. La causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non risulta richiesta in appello. Il termine prescrizionale non è decorso perché è stata contestata e ritenuta la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così decí 6 inP.oma il 9 marzo 2021 Il Cons estensore Il residente Gr zia Miccoli Mari V ssichellí DEPOSITATA IN CANCELLERIA i 28 f 9G 2021