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Ordinanza — n. 29604/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29604/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29604/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sulmona ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale D'ADDARIO PIETRO era stato condannato per i reati di lesioni e minaccia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29604/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso per risarcimento danni allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ADDARIO PIETRO nato a CASTEL DI SANGRO il 29/04/1972 avverso la sentenza del 05/11/2019 del TRIBUNALE di SULMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sulmona ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale D'ADDARIO PIETRO era stato condannato per i reati di lesioni e minaccia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità.

2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Peraltro, i motivi sono versati in fatto e le deduzioni difensive sono finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Va inoltre rilevato che i vizi motivazionali denunziati non sono proponibili ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021 Il consigliere ejstensore Il