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Ordinanza — n. 29603/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity due to lack of substantive arguments regarding procedural law violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29603/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's lawyer argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the complaint generic and devoid of substantive reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific arguments to substantiate the alleged procedural breach.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible for genericity if it merely alleges a violation of a procedural norm without providing substantive arguments or specific reasoning to support the claim.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility genericity of complaint procedural law violation lack of substantive arguments Article 129 Code of Criminal Procedure recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per rapina abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZINBI MOHAMMED nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale EZZINBI MOHAMMED era stato condannato per il reato di furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge processuale in relazione all'art.129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità, giacché è solo denunziata la violazione della suddetta norma processuale con motivo sostanzialmente privo di argomentazioni. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021 Il consi,gliere estensore Presi ente