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Ordinanza — n. 29602/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29602/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29602/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale BROZI XHEVAHIR e DEDA EMIRJAON erano stati condannati per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29602/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati risarcimento del danno risarcimento per errore giudiziario pagamento dell'ammenda commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BROZI XHEVAHIR nato il 01/10/1980 DEDA EMIRJON nato il 04/09/1990 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale BROZI XHEVAHIR e DEDA EMIRJAON erano stati condannati per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

2. I ricorsi sono inammissibili. Le censure proposte, pedissequamente reiterative di quelle di appello, sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021 _ - Il consig re estensore Il