Ordinanza — n. 29601/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale PUZIELLO LUIGI era stato condannato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione del reato e al diniego delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 29601/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione del reato e al diniego delle attenuanti generiche.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUZIELLO LUIGI nato a NAPOLI il 03/03/1961 avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale PUZIELLO LUIGI era stato condannato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione del reato e al diniego delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte con il primo motivo sono incomprensibili. Il reato è stato condannato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. e non per quello di cui all'art. 453 cod. peri. Le doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; peraltro, esse attengono al trattamento sanzionatorio, in relazione al quale la Corte territoriale ha specificamente motivato con valutazioni di merito non sindacabili in questa sede.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021 Il c