Sentenza — n. 29600/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH MARA nato a PIOVE DI SACCO il 10/05/1984 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che, per quanto di interesse in questa sede, con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, HUDOROVICIIMARA fu ritenuta responsabile del reato di tentato furto; - che avverso detta sentenza ha proposto impugnazione l'imputata, evidenziando che dopo la sentenza di appello è stata rimessa la querela con contestuale accettazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29600/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH MARA nato a PIOVE DI SACCO il 10/05/1984 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che, per quanto di interesse in questa sede, con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, HUDOROVICIIMARA fu ritenuta responsabile del reato di tentato furto; - che avverso detta sentenza ha proposto impugnazione l'imputata, evidenziando che dopo la sentenza di appello è stata rimessa la querela con contestuale accettazione;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH MARA nato a PIOVE DI SACCO il 10/05/1984 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che, per quanto di interesse in questa sede, con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, HUDOROVICIIMARA fu ritenuta responsabile del reato di tentato furto; - che avverso detta sentenza ha proposto impugnazione l'imputata, evidenziando che dopo la sentenza di appello è stata rimessa la querela con contestuale accettazione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la persona offesa ha rimesso la querela e che v'è stata accettazione da parte dell'imputata, così come documentato dagli atti acquisiti; - che deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio, per essere il reato contestato estinto per remissione di querela; - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputata, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, peraltro comportando i vizi denunciati con gli altri motivi un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dalla intervenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico della querelata, come per. legge (art. 340 cod. proc. pen.); P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processu Così deciso /n Roma, il 9 marzo 2021 Il consiglier estensore Il Preside