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Ordinanza — n. 29565/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29565/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29565/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunciata in data 18.12.2020, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa il 26.05.2020 dal Gup del Tribunale di Salerno - con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A, B,C,D,E ed F limitatamente al delitto di cui all'art. 367 cod.pen. -rideterminava la pena in anni tre e mesi due di reclusione. 2.Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 367 cod.pen, art. 133 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29565/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzíonatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena commisurazione della pena sanzioni penali riduzione della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 367 cod.pen
art. 133 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEROLA GIOVANNI nato a BATTIPAGLIA il 17/03/1968 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 18.12.2020, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa il 26.05.2020 dal Gup del Tribunale di Salerno - con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A, B,C,D,E ed F limitatamente al delitto di cui all'art. 367 cod.pen. -rideterminava la pena in anni tre e mesi due di reclusione. 2.Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha determinato la pena base, con lieve scollamento dal minimo edittale, in considerazione della oggettiva gravità del fatto e dei contributo partecipativo strategico offerto dal Merola al sodalizio criminoso (aver assicurato in modo stabile al sodalizio criminoso, dedito al traffico di tabacchi lavorati esteri, una delle basi logistiche più importanti nella piana del Sele). La dosimetria della pena, pertanto, è sorretta da adeguata e logica motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità.

Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzíonatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Risulta, quindi, manifestamente infondato il motivo proposto.

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso, 11.06.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonepa Vito Di Nicola !D F 7 i N 2