Ordinanza — n. 29564/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 16 febbraio 2021 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del 4 giugno 2019 del Tribunale di Salerno, in forza della quale Donato Miano era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, quanto agli anni d'imposta da 2007 a 2010.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29564/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, la complessiva manifesta infondatezza dei motivi di censura non può che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIANO DONATO nato a SALERNO il 08/09/1965 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 febbraio 2021 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del 4 giugno 2019 del Tribunale di Salerno, in forza della quale Donato Miano era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, quanto agli anni d'imposta da 2007 a 2010.
2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha osservato che era stato nuovamente giudicato per fatti per i quali era stata applicata la pena su richiesta delle parti ancora nel 2013, stante l'identità dei fatti di occultamento e sottrazione di documentazione contabile. 2.2. Col secondo motivo, quanto all'invocato vizio motivazionale, il ricorrente ha osservato, come si evinceva dal processo verbale della Guardia di Finanza, che erano state rinvenute e sequestrate le fatture per l'anno 2009, con la conseguente inesistenza di fatti di occultamento e sottrazione di scritture.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. In relazione al primo profilo di censura, il ricorrente non si è confrontato in alcun modo col percorso argomentativo della Corte territoriale, la quale ha dato ampiamente conto della diversità dei procedimenti che avevano interessato l'imputato, quanto ai fatti di bancarotta già giudicati ed in relazione invero ai reati fiscali oggetto di giudizio. 3.2. In ordine poi al secondo motivo di impugnazione, parimenti ripetitivo di doglianza pressoché analoga formulata in sede d'appello, la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione dei principi ripetutamente fissati da questo Giudice di legittimità, secondo cui l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o allunde (ex plurimis, Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862).
In specie, ed anche il ricorso non spende parola al riguardo, la Corte territoriale ha appunto ricordato che la ricostruzione del volume d'affari e quindi del quantum di imposta evasa era stato possibile solamente in esito all'esame delle fatture emesse da imprese terze, presso le quali detta documentazione era stata rinvenuta "prevalentemente se non esclusivamente".
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, la complessiva manifesta infondatezza dei motivi di censura non può che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/06/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente CI o Cerroni Vito Di Nicola iDEP1