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Ordinanza — n. 29563/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29563/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29563/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22 settembre 2020 la Corte di Appello di Bari, in sede di rinvio ed in parziale riforma della sentenza del 28 gennaio 2013 del Tribunale di Bari resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in complessivi mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa la pena inflitta a Michele Servedio per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 129 c.p, art. 624 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29563/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 3.1. La Quarta Sezione di questa Corte, annullando con rinvio la precedente sentenza del 17 settembre 2013 della Corte di Appello di Bari, aveva osservato (sentenza n. 8265 del 28 gennaio 2015) che "Invero l'imputato rinunciò in sede di appello a tutti i motivi diversi da quello inerente il trattamento sanzionatorio e la Corte di appello ha comunque escluso, con motivazione de relato di quella di primo grado ma comunque sufficiente ed adeguata, la possibilità di un'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p..

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup pena pecuniaria sospesa riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Col primo motivo il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione della speciale ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., trattandosi della detenzione di soli 0,5 grammi di sostanza stupefacente.
art. 129 c.p
art. 624 cod. proc. pen
Va dichiarata comunque, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERVEDIO MICHELE nato a BARI il 03/12/1988 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 settembre 2020 la Corte di Appello di Bari, in sede di rinvio ed in parziale riforma della sentenza del 28 gennaio 2013 del Tribunale di Bari resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in complessivi mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa la pena inflitta a Michele Servedio per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione della speciale ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., trattandosi della detenzione di soli 0,5 grammi di sostanza stupefacente. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata la violazione del divieto di reformatio in peius sotto il profilo del prolungamento del termine di prescrizione, dal momento che era stata ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche la recidiva, invero in precedenza ritenuta soccombente nel giudizio di bilanciamento rispetto alle generiche e alla speciale attenuante di cui all'art. 73, comma 5 cit., ora invece fattispecie autonoma di reato. 2.3. Col terzo motivo è stata eccepita l'intervenuta prescrizione del reato, dal momento che la Corte territoriale aveva infine pronunciato sentenza il 22 settembre 2020, sette anni ed otto mesi dopo la commissione del reato, avvenuta il 18 gennaio 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La Quarta Sezione di questa Corte, annullando con rinvio la precedente sentenza del 17 settembre 2013 della Corte di Appello di Bari, aveva osservato (sentenza n. 8265 del 28 gennaio 2015) che "Invero l'imputato rinunciò in sede di appello a tutti i motivi diversi da quello inerente il trattamento sanzionatorio e la Corte di appello ha comunque escluso, con motivazione de relato di quella di primo grado ma comunque sufficiente ed adeguata, la possibilità di un'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p..

Senonché, va rilevato, ai sensi dell'art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di motivo - comunque inerente la misura della pena - che non poteva essere dedotto all'epoca attese le ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso, che recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra l'altro, è stata ribadita (essendo già stata affermata dal D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 dl 21.2.2014), la natura dì reato autonomo dell'ipotesi di cui al 5° comma del dPR 309/1990 per tutte le tipologie dì stupefacenti e ilmodulata la pena da sei mesi a quattro anni di reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di multa.

Tale novella sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai sensi dell'art. 2 comma 4° c.p., al caso in esame, sicché la pena inflitta (che ha assunto una pena base di un anno di reclusione ed C 3.000,00 di multa, pari al precedente minimo e superiore al nuovo minimo edittale) risulta, ad oggi, illegittima.

4. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Bari per l'ulteriore corso. Va dichiarata comunque, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Il ricorso dev'essere, nel resto, rigettato.". 3.2. Ciò posto, ed in relazione ai motivi di censura, in ogni caso non poteva esplicare rilievo alcuno l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.. Vero è, infatti, che la pena edittale, tenuto conto della contestata, e ritenuta, recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, supera il limite entro il quale può essere richiesta l'applicazione della speciale causa di non punibilità.

Ad ogni buon conto, e per mera completezza, questa Corte ha già osservato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250). 3.3. Manifestamente infondati sono gli ulteriori due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente.

Vero è, infatti, che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto, e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (ex multis, Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050). 3.3.1. Al riguardo, la definitiva affermazione di responsabilità è espressamente intervenuta (v. supra) ancora con la sentenza di questa Corte di legittimità del 28 gennaio 2015 n. 8265/15.

Va da sé che ogni ulteriore questione che potrebbe avere rilievo sulla prescrizione del reato non ha alcuna ragion d'essere.

4. La complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/06/2021 Il Consigliere est ore Il Presidente ,9a.pdi