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Ordinanza — n. 29559/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29559/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29559/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunciata in data 24.11.2020, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del 06.05.2019 del Tribunale di Bergamo, che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 contestato al capo a) dell'imputazione e lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29559/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha disatteso i motivi di appello, rimarcando, correttamente, che la condanna era intervenuta per il reato contestato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000- omessa dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni 2013 e 2014 - evidenziando che la valutazione in relazione all'entità dell'omesso versamento delle relative imposte era finalizzato all'accertamento relativo all'avvenuto superamento della soglia di punibilità; ha, quindi, confermato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche non sindacabili nel merito.

Parole chiave

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adeguamento della pena remissione della pena errore nella commisurazione della pena sanzioni penali riduzione della pena pena complementare

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEIZAJ KELMEND nato il 25/03/1985 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 24.11.2020, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del 06.05.2019 del Tribunale di Bergamo, che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 contestato al capo a) dell'imputazione e lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando tre motivi: con i primi due motivi deduce violazione di norma processuale in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza e violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha disatteso i motivi di appello, rimarcando, correttamente, che la condanna era intervenuta per il reato contestato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000- omessa dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni 2013 e 2014 - evidenziando che la valutazione in relazione all'entità dell'omesso versamento delle relative imposte era finalizzato all'accertamento relativo all'avvenuto superamento della soglia di punibilità; ha, quindi, confermato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche non sindacabili nel merito.

3. Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. La Corte di appello ha ritenuto adeguata la pena base determinata dal Tribunale in misura superiore al minimo edittale, in considerazione della gravità del fatto, richiamando l'importante discostamento dalla soglia di punibilità in entrambe le annualità, la reiterazione della condotta criminosa in più annualità, la personalità negativa dell'imputato, come desunta dai precedenti penali specifici. La dosimetria della pena, pertanto, è sorretta da adeguata e logica motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità. Né coglie nel segno la doglianza difensiva che lamenta che la Corte territoriale avrebbe integrato la motivazione in punto di pena espressa dal Tribunale, in quanto costituisce principio pacifico che le sentenze di primo e di secondo grado, ai fini del controllo di congruità della motivazione, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 11/06/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente éAntl5nell Stras Vito Di Nicola )