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Ordinanza — n. 29558/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29558/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29558/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'atto di gravame presentato personalmente dall'imputato è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018,Rv.273282).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29558/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Parole chiave

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fatture fittizie omissione della contabilità falsificazione di valori di bollo ufficiali documenti mancanti produzione di documenti finanziari dichiarazione fiscale tardiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLMI GIUSEPPE nato a CASTREZZATO il 01/05/1962 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAi dato avviso alle parti; is udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 16/07/2020, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza emessa in data 20/2/2019 dal Tribunale di Brescia, con la quale Olmi Giuseppe era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 8 d.lgs n. 74/2000 e condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione.

2. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva personalmente ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'atto di gravame presentato personalmente dall'imputato è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018,Rv.273282).

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 11.06.2021 Il Consigliere este sore Il Presidente )S e ; Vito Di Nicola i EP f