Ordinanza — n. 29557/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 17 settembre 2020 il Tribunale di Roma ha condannato Maurizio Blasi, nella qualità di amministratore unico della s.r.l. Antico Forno Argentina, alla pena di euro mille di ammenda per il reato di cui agli artt. 4 e 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, siccome richiamato dall'art. 171 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29557/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione alla censura azionata, il 'legislatore non ha prescritto alcuna specifica formalità per la notificazione del verbale di prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, purché essa sia idonea al raggiungimento dello scopo di assicurare la conoscenza del suo contenuto da parte del destinatario; ne consegue che è ad es. valida la notificazione effettuata presso il domicilio eletto da quest'ultimo nell'ambito del procedimento penale a suo carico (Sez. 3, n. 20857 del 17/01/2017, Paudice, Rv. 270505; cfr. altresì Sez. 3, n. 30176 del 17/01/2017, Zinni, Rv. 270426).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLASI MAURIZIO nato a ROMA il 30/08/1968 avverso la sentenza del 17/09/2020 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 settembre 2020 il Tribunale di Roma ha condannato Maurizio Blasi, nella qualità di amministratore unico della s.r.l. Antico Forno Argentina, alla pena di euro mille di ammenda per il reato di cui agli artt. 4 e 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, siccome richiamato dall'art. 171 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha dedotto violazione di legge dal momento che la notificazione del verbale di prescrizioni era avvenuta a mani di soggetto diverso rispetto al contravventore, e non vi era alcuna prova che il ricorrente avesse ricevuto notizia formale dell'ordine di ottemperare. Né la consegna a soggetto non legittimato del verbale contenente l'accertamento della violazione poteva sostituire il rigido procedimento di notificazione, tant'è che il successivo verbale di non ottemperanza era stato sì consegnato alla ritenuta dipendente, ma in seguito era stato appunto notificato anche all'odierno ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione alla censura azionata, il 'legislatore non ha prescritto alcuna specifica formalità per la notificazione del verbale di prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, purché essa sia idonea al raggiungimento dello scopo di assicurare la conoscenza del suo contenuto da parte del destinatario; ne consegue che è ad es. valida la notificazione effettuata presso il domicilio eletto da quest'ultimo nell'ambito del procedimento penale a suo carico (Sez. 3, n. 20857 del 17/01/2017, Paudice, Rv. 270505; cfr. altresì Sez. 3, n. 30176 del 17/01/2017, Zinni, Rv. 270426).
E' stato infatti precisato che non è prescritta al riguardo alcuna specifica formalità di notificazione o comunicazione, perché si mira al raggiungimento dello scopo, che è quello della conoscenza della prescrizione da parte del destinatario perché possa uniformarvisi. Il ricorrente infatti ha sostenuto che, "dal punto di vista giuridico, non vi è alcuna prova che il Blasi abbia ricevuto notizia formale dell'ordine di ottemperare", limitandosi a ribadire che "non ha avuto alcuna conoscenza dell'ordine di ottemperare". In tal senso, peraltro, egli non si è confrontato con la documentazione agli atti (cui è possibile accedere in ragione del vizio palesato), laddove essa ha dato conto della consegna in data 1. aprile 2016 alla dipendente Sbandi, nella sede della società - di cui il ricorrente è amministratore unico - in Roma alla via di Torre Argentina, 11/12, di busta chiusa contenente il verbale delle prescrizioni cui ottemperare.
Né, a fronte di siffatte evidenze, il ricorrente ha inteso puntualmente dedurre l'eventuale inadempimento della dipendente alla consegna di quanto formalmente e doverosamente ricevuto dagli accertatori, nella sede legale - appunto - della società di cui il ricorrente è legale rappresentante. Ancor meno è stato allegato che la dipendente non fosse abilitata a ricevere notifiche ovvero comunicazioni. Tant'è che il ricorrente da un lato ha inteso - erroneamente - sostenere l'esistenza di un rigido procedimento notificatorio, e dall'altro ha allegato la mancata notizia "formale" dell'ordine di ottemperare non avendone avuto conoscenza "giuridica".
Va da sé, invece, che in difetto di difformi e precise allegazioni non sussistono vizi di sorta nel procedimento di comunicazione. In definitiva, l'odierno ricorrente ha mantenuto un atteggiamento del tutto inerte, senza provvedere ad alcun adempimento e in tal modo non approfittando neppure delle ulteriori possibilità di definizione del procedimento.
4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/06/2021 Il Con,liere estensore Il Presidente /Ciauclio Cerroni / ./Ato Vito