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Ordinanza — n. 29556/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the defense lawyer was not registered on the special bar roll for higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29556/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer who signed the document was not registered on the special roll for higher courts. Although the lower court had converted the appeal into a cassation request, the lack of proper qualification by the counsel rendered the filing void. Consequently, the Court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if signed by a lawyer not enrolled on the special roll for higher courts, even if the appeal was erroneously converted from a lower instance.

Parole chiave

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special bar roll cassation inadmissibility unqualified defense counsel conversion of appeal procedural costs infrazione commessa nell'azienda regolamento aziendale lavoro pericoloso

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Art. 613 cod. proc. pen.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 131- bis cod. pen
E' stata altresì invocata la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., ed in ogni caso la riduzione della pena nei limiti edittali con i benefici di legge.
art. 613 cod. proc. pen
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv.
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
anche Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WU RUIPING nato il 09/10/1979 avverso la sentenza del 02/12/2020 del TRIBUNALE di NOLAda-tu avviso ariteicrarti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 dicembre 2020 il Tribunale di Noia ha condannato Wu Ruiping, titolare dell'omonima ditta individuale, alla pena di euro seimilacinquecento di ammenda per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 18, comma 1 lett. d); 18, comma 1, lett. g); 36, comma 1; 37, comma 1; 71, comma 1; 64, comma 1 del digs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. Avverso tale provvedimento è stato proposto appello - poi convertito in ricorso per cessazione stante l'inappellabilità della pronuncia - tramite il quale è stata richiesta l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituiva reato. E' stata altresì invocata la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., ed in ogni caso la riduzione della pena nei limiti edittali con i benefici di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti e da quello degli iscritti all'Ordine degli avvocati di Noia, emerge infatti che l'avvocato Clara Casillo, difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitata al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. 3.1.1. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. anche Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/06/2021 Il Consigliere estensoT Il Presidente dio Cerroni Vito Di Nicola !DEP OS rTATA IN C/2\ N C E. LI. E.