Ordinanza — n. 29555/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza depositata in data 02.12.2020, il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Onesti Tania di sospensione dell'ingiunzione a demolire. 2 Avverso tale provvedimento, Onesti Tania, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento, lamentando vizio di violazione di legge in relazione alla I 689/81 ed art 7 CEDU
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29555/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. III n. 7232 del 24 febbraio 2020, Di Milo). 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONESTI TANIA nato a MARINO il 21/06/1977 avverso l'ordinanza del 02/12/2020 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 02.12.2020, il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Onesti Tania di sospensione dell'ingiunzione a demolire. 2 Avverso tale provvedimento, Onesti Tania, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento, lamentando vizio di violazione di legge in relazione alla I 689/81 ed art 7 CEDU
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati.
2. Il Tribunale, facendo buon governo del consolidato principio di diritto, secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente e che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (Sez. 3, 16 aprile 2002, Cassarino, m. 221.974), ha disatteso la doglianza difensiva qui genericamente riproposta, rimarcando che, in relazione alle opere abusive oggetto dell'ordine di demolizione, era stata dedotta genericamente la pendenza di un ricorso al Tar e che, comunque, sulla base della documentazione in atti, non era prevedibile l'emissione di provvedimento favorevole per la ricorrente.
Il ricorrente neppure si confronta con le argomentazioni del Giudice dell'esecuzione riproponendo genericamente la censura già valutata infondata con argomentazioni adeguate e corrette in punto di diritto. Manifestamente infondate sono anche le ulteriori doglianze proposte, peraltro anche in questo caso senza alcun confronto critico con le argomentazioni del Tribunale, che ha fatto buon dei seguenti principi di diritto. Va ricordato che questa Corte ha già affermato che proprio considerando le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Strasburgo deve ricavarsi che la demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell'art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge» (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403); e più di recente è stato ribadito che l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 d.P.R. 380\01, non ha affatto natura di sanzione penale nel senso individuato dalla normativa CEDU, ma natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso: esso configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso.
Per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen (Sez. 3 n. 49331 del 10.11.2015, RV 265540; Sez.3, n. 51044 del 03/10/2018, Rv.274128 - 01). Inoltre, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato (Sez.3, n.24882 del 26/04/2018, Rv.273368 - 01;
Sez. III n. 7232 del 24 febbraio 2020, Di Milo). 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 114.2014 Il Consigliere estensore Il Presidente /l onel1,9,Di n